Affidamento condiviso: non significa automaticamente “50 e 50”
- Studio Legale NC

- 27 ott
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Nel diritto di famiglia italiano l’istituto dell’Legge 8 febbraio 2006, n. 54 ha stabilito che in caso di separazione o cessazione della convivenza dei genitori prevale il regime dell’affidamento condiviso dei figli minori. Tuttavia, ciò non implica automaticamente che il minore passi metà del tempo con ciascun genitore.Infatti, pur restando valido il principio della responsabilità genitoriale condivisa, è frequente che il giudice stabilisca la residenza prevalente del figlio presso uno solo dei genitori (collocatario), compatibilmente con l’interesse del minore.
Quali sono i principi essenziali
L’art. 337-ter del Codice Civile dispone che il figlio “ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi”.
L’affidamento esclusivo ad un solo genitore può essere disposto solo se il giudice, con provvedimento motivato, ritiene che l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore.
L’affidamento condiviso significa che la responsabilità genitoriale (cura, educazione, istruzione, amministrazione dei beni dei figli) è esercitata da entrambi i genitori. Non significa necessariamente che il figlio trascorra metà del tempo con ciascun genitore.
Nella prassi è frequentemente individuato un genitore “collocatario” (quello presso cui il figlio risiede prevalentemente) e un genitore “non collocatario” (che ha diritto di frequentazione e contribuisce al mantenimento).
Perché può essere previsto che il minore stia prevalentemente con un solo genitore
Il giudice, nell’interesse del minore, valuta vari criteri: età del figlio, esigenze scolastiche, amicizie, distanze geografiche, disponibilità dei genitori, conflitti tra di essi, stabilità del domicilio. Qualora ne risulti che la residenza prevalente presso uno solo dei genitori sia più adeguata, viene stabilita questa modalità, senza venir meno l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi. In tali casi l’affidamento resta condiviso (responsabilità genitoriale comune), ma la collocazione non è un regime “metà/-metà”.
L’assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario
Quando il minore è collocato prevalentemente presso un genitore (collocatario) e l’altro genitore (non collocatario) non risiede stabilmente con il figlio, sorge normalmente l’obbligo di contribuire al mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario.
Riferimenti normativi
L’art. 337-ter c.c. sancisce che ciascun genitore è tenuto al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione della prole in proporzione alle proprie condizioni e capacità.
L’affidamento condiviso non esclude l’obbligo di contributo economico del genitore non collocatario: pur non ospitando il figlio come residenza principale, deve partecipare alle spese ordinarie (e talvolta straordinarie) per il figlio.
Criteri principali per il calcolo
Non esiste un algoritmo uniforme obbligatorio: il giudice valuta caso per caso. Tra i principali parametri si ricordano:
Le esigenze attuali del figlio (età, stato di bisogno, spese scolastiche, attività extrascolastiche)
Il tenore di vita del figlio anteriormente alla separazione (anche se il parametro è evoluto nel tempo)
Il tempo che il figlio trascorre con ciascun genitore: maggiore è il tempo di frequentazione presso il genitore non collocatario, potenzialmente minore potrebbe essere la misura del contributo richiesto al genitore collocatario
Le risorse economiche di entrambi i genitori (redditi, patrimoni, capacità lavorativa)
L’eventuale godimento della casa familiare o la compartecipazione alle spese abitative del genitore collocatario
Alcuni orientamenti numerici
Come guida orientativa, in dottrina e prassi si osserva che l’assegno può oscillare per un figlio intorno al 20-30% del reddito netto del genitore non collocatario, in presenza di uno scenario medio, decrescente qualora aumentino i figli o aumenti il tempo di frequentazione del genitore non collocatario. Ma va ribadito: ogni caso è diverso.È opportuno utilizzare strumenti di simulazione come prima stima orientativa.
Inserimento di un simulatore utile
Per aiutare il lettore/cliente a orientarsi, consigliamo di inserire un link al simulatore online “Calcolatore gratuito assegno di mantenimento – AssegnoDiMantenimento.net”, che consente di stimare gratuitamente l’importo dell’assegno in base a redditi, spese e tempi di frequentazione. Questo calcolatore – pur non vincolante – consente un utile supporto per comprendere la propria posizione. E' importante precisare che il risultato ha valore esclusivamente indicativo e non sostituisce la valutazione di un professionista né il provvedimento giudiziale.
Avvertenze
La simulazione è orientativa: il giudice potrebbe determinare importi differenti, motivando le ragioni.
In molti casi il contributo del genitore non collocatario può avvenire anche con “mantenimento diretto”: ad esempio, partecipando direttamente alle spese scolastiche, sanitarie, sportive del figlio, anziché solo con versamento periodico.
Va sempre considerato che l’assegno può essere soggetto a revisione in caso di variazioni delle esigenze del figlio, dei redditi dei genitori o della sua situazione di vita.
Conclusione
Per uno studio legale che intende informare la clientela, è utile ribadire che:
L’affidamento condiviso è la regola, ma non implica automaticamente una divisione perfetta del tempo di permanenza fra i genitori (50/50).
È possibile che il minore risieda prevalentemente con un solo genitore, purché sia garantito l’equilibrato rapporto continuativo con entrambi.
Il genitore non collocatario ha l’obbligo di contribuire economicamente al mantenimento del figlio; il calcolo dipende da molte variabili e può avere ampia gamma di valori.
Il simulatore online indicato rappresenta uno strumento utile di prima stima, ma non sostituisce la consulenza legale personalizzata.
I genitori che desiderano una valutazione più precisa della loro situazione o prevedono di richiedere o subire un contributo di mantenimento sono invitati a richiedere un parere online del nostro studio: è possibile prenotare una consulenza che analizzi redditi, tempi di frequentazione, patrimonio, spese del figlio e predisposizione dell’accordo o del ricorso.



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