La Cassazione, con la recente ordinanza n. 3679 del 7 febbraio 2019, ha ribadito l'illegittimità dei contratti stipulati da Monte dei Paschi di Siena denominati "4YOU" a causa dello "squilibrio abnorme tra le controprestazioni" dei contraenti. Con tali contratti di finanziamento, avanti finalità a carattere previdenziale, "la banca acquista l'immediata disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare ad investimento finanziario senza vincoli di mandato e lucra gli interessi restitutori". Al contrario, il sottoscrittore, "maturerà solo alla scadenza del contratto il premio del proprio investimento e solo se questo risulterà attivo". L'ordinanza della Suprema Corte, rimanendo ancorata alla precedente giurisprudenza, ha ritenuto che "il contratto atipico denominato "4YOU" non è meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2 c.c.", ovvero in relazione all'autonomia contrattuale delle parti, poiché "si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 37 e 38 Cost. sulla tutela del risparmio e l'incentivo delle forme di previdenza anche privata".
Tale ordinanza, a parere di chi scrive, enuclea correttamente le problematiche in relazione ad alcune tipologie di contratti proposti da enti bancari, che troppo spesso presentano una sproporzione, ad occhi inesperti neppure evidente, tra i vantaggi ed i rischi in capo al contraente.
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Avv. Antonin Chakargi
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