Con la recente sentenza 14 marzo 2019 (causa C-449/17) la Corte Ue, interpellata dalla Corte tributaria federale tedesca, ha chiarito che i corsi di guida automobilistica per l’ottenimento della patente, categoria B e C1, non rientrando tra gli “insegnamenti scolastici o universitari”, non sono esenti dal pagamento dell’IVA. I Giudici di Lussemburgo hanno inoltre precisato che gli insegnamenti scolastici o universitari si caratterizzano per essere un complesso sistema di divulgazione di conoscenze diversificate e tra questi insegnamenti non possono essere ricompresi anche i corsi per il conseguimento della patente B e C1, essendo questi insegnamenti specialistici non orientati alla “trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie”.
Pertanto, nonostante le patenti oggetto del corso siano patenti professionali il cui insegnamento non ha carattere meramente ricreativo, e quindi in linea di principio destinate alla esenzione dal pagamento dell’IVA, di fatto non lo sono, rimanendo escluse dalla esenzione prevista dalla direttiva IVA.
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