E' quello che emerge dall'ordinanza n. 2241/2019 del 28 gennaio 2019 della Sezione VI della Corte di Cassazione. Nel caso in esame un pedone aveva attraversato la strada in un'area in cui non vi erano strisce pedonali. Veniva quindi stabilita, in secondo grado, una responsabilità concorrente nella misura del 60% a carico del pedone e del 40% a carico del conducente. L'ordinanza della Cassazione ha confermato la decisione impugnata rimarcando che, in tali casi, il Giudice deve partire originariamente dalla presunzione di colpa del 100% in capo al conducente, riducendola progressivamente in sfavore del pedone qualora idonei elementi probatori facciano emergere una sua responsabilità nel sinistro.
Gli Ermellini, nella decisione in esame, rammentano che il pedone, quando attraversa al di fuori delle strisce pedonali, è tenuto a dare la precedenza ai veicoli in transito.
Avv. Antonin Chakargi
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