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  • Immagine del redattoreAvv. Antonin Chakargi

Covid-19, dal “paziente zero” alla legge italiana in materia di infezioni nosocomiali

Aleggia lo spettro della sottovalutazione dell'emergenza da parte degli ospedali del lodigiano. Indaga la procura di Lodi


Negli ultimi giorni sta avendo molto risalto il rimbalzo di responsabilità tra il governo centrale e le amministrazioni locali, in particolar modo le regioni del Nord, Lombardia e Veneto in primis.

In questo mare magnum di dichiarazioni e smentite e di ricerca delle cause che hanno portato alla diffusione del contagio sta aumentando l'attenzione verso un ospedale in particolare: l'ospedale di Codogno.

A dare il via a tale dibattito sono state le parole dell'infettivologo Massimo Galli, professore ordinario e primario del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Luigi Sacco, il quale ha ventilato la possibilità che ci potessero essere delle responsabilità da parte del nosocomio lombardo. Ma per quale motivo è arrivato a queste conclusioni?


Il paziente zero


Tutto è partito dalla mancata individuazione del cosiddetto “paziente zero” ossia colui che materialmente ha portato il morbo in Italia. Una teoria molto plausibile è che la malattia già circolasse all'interno dei confini nazionali e solo dopo giorni e dopo il manifestarsi dei primi sintomi il “paziente uno” abbia deciso di recarsi presso l'ospedale per effettuare dei controlli.

E' di fondamentale importanza, per capire il successivo evolversi della vicenda, il fatto che i medici che hanno accolto il “paziente uno” non avessero il benché minimo elemento che li aiutasse a sospettare che le manifestazioni cliniche del paziente fossero riconducibili al Covid-19.

Il Corriere della Sera ricostruisce i fatti che sono avvenuti all'interno di quell'ospedale ponendo il focus sull'interpretazione della circolare ministeriale da parte dei medici di Codogno, interpretazione che, sempre secondo il Corriere, scagionerebbe i medici stessi.

Le linee guida del Ministero della Salute del 22 gennaio dicono che è da considerarsi sospetto chiunque “manifesti un decorso clinico insolito o inaspettato, sopratutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato”. Sulla base di questa circolare ministeriale quindi Mattia, il 38enne che viene considerato il “paziente uno”, essendo uno sportivo colpito da polmonite, poteva tranquillamente rientrare come caso sospetto in quanto uomo giovane ed in salute.

La nuova circolare del 27 gennaio stravolge quella precedente, stabilendo che i controlli e le procedure da adottare in caso di Coronavirus fossero da applicare solo in caso di persone che avessero avuto dei legami con la Cina.

Mattia il 19 febbraio è andato appunto in ospedale per effettuare dei controlli, ricevendo anche delle visite di suoi amici e parenti: il 38enne è stato quindi a contatto “non protetto” con persone che venivano da fuori dell'ospedale ed anche con il personale medico, con gli infermieri e con gli altri pazienti.

Non essendo di ritorno dalla Cina, pare che nessuno abbia ipotizzato la possibilità che il paziente avesse contratto il Coronavirus.

Una dottoressa di Castiglione d'Adda che è voluta restare anonima, in quarantena volontaria nel suo studio medico, lamenta il fatto che i medici siano stati lasciati da soli e senza le dovute e necessarie indicazioni su come affrontare questa inedita situazione, riferendo all'agenzia AdnKronos che “Nelle settimane precedenti c’erano state troppe polmoniti strane. Ma per il nuovo Coronavirus tutto quello che dovevamo fare era chiedere agli assistiti se venivano dalla Cina, ed in particolare dall’area a rischio”.

Nel frattempo la procura di Lodi ha deciso di fare chiarezza aprendo un'inchiesta conoscitiva negli ospedali di Codogno, Lodi e Casalpusterlengo, dove i Nas dei carabinieri di Cremona hanno fatto un'ispezione.

Ma cosa dice la legge italiana in materia di infezioni che si contraggono in ospedale, le cosiddette infezioni nosocomiali?


La legge e le infezioni nosocomiali


Le infezioni nosocomiali, tecnicamente chiamate I.C.A - ossia infezioni correlate all'assistenza (sanitaria), sono caratterizzate dal fatto che insorgono durante il periodo di degenza del paziente all'interno dell'ospedale. Non erano quindi presenti al momento dell'ingresso del paziente stesso nella struttura ospedaliera.

Secondo i C.D.C. di Atlanta (Centers for Disease Control and Prevention), sono da considerare come ICA quelle infezioni che sorgono dal terzo giorno di ricovero in poi.

In tema di evitabilità o inevitabilità delle infezioni nosocomiali, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “Ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o del contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (ex pluribus, Cass. III, 11/03/2016, n. 4764).

In sostanza, avendo a mente le parole degli Ermellini, è del tutto plausibile ritenere che l'Ente Ospedaliero sia responsabile della diffusione dell'infezione a patto che l'Ente stesso non riesca a dimostrare che il suo personale si sia mosso osservando diligentemente tutte le procedure di sicurezza proporzionate alla natura della prestazione e che sia stato fatto tutto il possibile per evitare il contagio.

La Struttura Sanitaria avrebbe quindi l'onere di dimostrare di aver seguito e rispettato le misure più idonee ed efficaci tra le quali ad esempio:

  • attuazione di protocolli relativi a disinfezione;

  • aver prestato attenzione al lavaggio delle mani da parte del personale;

  • uso di dispositivi di protezione personale;

  • idonee modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;

  • idoneo smaltimento dei rifiuti solidi.

Molto importante è capire il significato della parola complicanza dal punto di vista medico e successivamente capire quale peso specifico viene assegnato ad essa in campo giuridico:

per complicanza si intende un evento dannoso insorto durante l'iter terapeutico che pur essendo prevedibile tuttavia non è evitabile. In campo giuridico, invece, la “complicanza” non ha alcun rilievo.

Difatti, ci sono due possibilità in caso di peggioramento delle condizioni del paziente:

  • se il peggioramento era prevedibile ed evitabile, la colpa può essere imputata al medico;

  • se invece il peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile, rientra negli estremi della “causa non imputabile” di cui all'art. 1218 del codice civile.


Responsabilità della Struttura Sanitaria ex art. 2087c.c.?


Alla luce dei recenti accadimenti occorsi, non da ultimo il caso verificatosi al Policlinico Romano di Tor Vergata, ove il paziente - che poi si è rivelato essere affetto da Covid-19 - è stato fatto sostare presso il triage del suddetto ospedale nella notte compresa tra il 26 ed il 27 febbraio per poi essere dimesso, ponendo ben 98 persone a potenziale rischio di contagi, è lecito domandarsi se siano state adottate tutte le cautele necessarie per la tutela dei pazienti. In un momento di cosi alto allarme, anche di fronte al minimo sospetto non sarebbe stato opportuno isolare tempestivamente il paziente? Perché non è stata immediatamente attivata la procedura di sicurezza?

E' lecito, altresì, domandarsi se siano state adottate anche da parte della Struttura sanitaria tutte le accortezze volte a garantire l'integrità psicofisica dei propri dipendenti ai sensi dell'art 2087 c.c..

Il personale sanitario è stato messo in condizione di lavorare con tutte le cautele del caso?

Sono stati messi in atto tutti i protocolli necessari volti a garantire la sicurezza del personale sanitario ed a catena quella dei pazienti?

La Struttura Sanitaria ha vigilato sull'attuazione di tutti i protocolli?

Purtroppo, così come avvenuto a Codogno, ancora una volta l'Ospedale diventa veicolo per nuovi contagi ed ancora una volta tanti interrogativi sono legittimi.

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