La Corte di Cassazione con ordinanza n. 24669/19 sancisce la validità dei contratti bancari “monofirma”, ovvero contratti - quadro recanti unicamente la firma dal cliente e mancanti della firma dell’intermediario, ossia dell’istituto di credito. Le Sezioni Unite, con tale pronuncia hanno radicalmente mutato l’orientamento giurisprudenziale precedente che tendeva a sancire una nullità assoluta del contratto bancario, laddove mancante la firma dell’intermediario finanziario, in quanto alla luce degli artt. 1350 e 1418 c.c., la forma scritta e l’ obbligo di firma, sono requisiti strutturali che garantiscono la validità sostanziale del contratto. La pronuncia in esame, muove da una vicenda in cui il cliente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che confermava la decisione di primo grado, respingendo l’ opposizione del correntista a un decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell’ Unicredit banca, in relazione a scoperti di conto e a diverse operazioni d’investimento.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, motivando nei seguenti termini: “Il requisito della forma scritta del contratto – quadro relativo ai servizi d’investimento, disposto dall’art. 23 del d.lgs. 24.02.1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. Dunque la Suprema Corte, riportandosi alla ratio che soggiace all’art. 23 T.U.F., ha chiarito definitivamente, in tema di intermediazione finanziaria, che il requisito della forma scritta posto a pena di nullità, è funzionale alla tutela degli interessi particolari dell’investitore e non strutturale, o meglio “ la funzione di tale nullità è quella di assicurare che l’investitore sia posto nella posizione di conoscere e di poter all’occorrenza verificare nel corso del rapporto le modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto…”. In virtù di ciò, la sottoscrizione del cliente del modulo contrattuale predisposto dall’intermediario e la consegna della scrittura in oggetto, realizzando le finalità a cui è preordinato l’ art. 23 T.U.F., rendono superflua la sottoscrizione dell’intermediario, e così non si configura alcuna nullità.
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