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  • Immagine del redattoreAvv. Antonin Chakargi

Autovelox: quanto è illegittima la multa sulle strade urbane di scorrimento

La Cassazione, con la recente sentenza n. 4090/2019, precisa le caratteristiche necessarie affinché sia valida una multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox, su strade urbane di scorrimento.


Qualora infatti la strada non presenti determinate caratteristiche, precisate dal Codice della Strada, la sanzione elevata con tali modalità sarà illegittima e suscettibile di annullamento.

 

Con il D.L. 121/2002 è stato infatti previsto che gli autovelox potessero essere installati anche sulle strade urbane di scorrimento, di cui all'art. 2, comma 2, lett. D del Codice della strada. Si rammenta infatti che, in base all'articolo citato, le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:


A - Autostrade

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali;

F.bis - Itinerari ciclo-pedonali.


Il successivo art. 3 riporta le caratteristiche minime che ogni tipologia di suddette strade deve presentare per rientrare nella propria categoria. Riguardo le strade urbane di scorrimento, sempre al punto D, si può leggere: "D - strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate."


Al netto degli elementi "eventuali" quindi, le caratteristiche essenziali consistono in: "carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, banchina pavimentata a destra e marciapiedi.


Nel caso in esame, una signora aveva impugnato una decisione del Tribunale in sede di gravame, che aveva confermato la sanzione, ritenendo che la strada presentava le caratteristiche minime richieste e che l'inserimento nell'elenco prefettizio come strada urbana di scorrimento fosse automatico. Gli Ermellini, cassando la sentenza impugnata con rinvio, hanno avuto occasione di precisare che, non solo devono sussistere i requisiti minimi (e non anche gli eventuali) precisati dall'art. 3 lett. D del Codice della Strada, ma che l'inserimento nell'elenco prefettizio non è automatico, essendo affidato al prefetto il compito di selezionare tra le strade urbane di scorrimento, quelle in cui si rende necessario il controllo a distanza, bilanciando le esigenze di garantire la sicurezza della circolazione e di non pregiudicare il regolare scorrimento dei veicoli. Ora sarà compito del giudice del rinvio verificare in concreto se la strada su cui è stata elevata la multa presentava i requisiti necessari affinché potesse essere installato sulla stessa il dispositivo automatico di rilevamento della velocità.

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