Secondo la Corte di Cassazione il rimborso di canoni periodici indebitamente versati non ha carattere periodico
Il diritto di vedersi rimborsati canoni periodici indebitamente versati non rientra nella prescrizione di cinque anni come da art. 2948 n. 4 del codice civile, ma bensì rientra nella ordinaria prescrizione di dieci anni. Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella ordinanza n.1998/2020.
Il tutto nasce dalla vicenda che ha vissuto un cittadino che ha avuto un contenzioso con il proprio comune riguardo una mancata prestazione del comune stesso, nello specifico un servizio che riguardava la depurazione delle acque, per cause non imputabili all'utente. Il comune, contando sulla prescrizione quinquennale, si era rifiutato di rimborsare il cittadino per le somme versate dopo i termini della prescrizione stessa.
Fondamentale per la decisione della Corte di Cassazione è il fatto che in questa fattispecie specifica non si tratta di un debito da parte dell'utente verso il comune, ma di un debito del comune nei confronti dell'utente in quanto il comune stesso ha percepito dei canoni che non gli erano dovuti dato il disservizio e quindi si tratta di una ripetizione dell'indebito come da art. 2033 del codice civile. Il Comune quindi è tenuto a restituire al cittadino l'importo non dovuto in un'unica soluzione e non a rate e, trattandosi di una ripetizione di indebito, la questione è regolata dall'art. 2946 del codice civile che prevede appunto la prescrizione decennale.
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