Per la Cassazione il controllo è di competenza del centro trasfusionale dell'ospedale
In una struttura ospedaliera grande, ove siano presenti una pluralità di reparti e un responsabile del reparto di ematologia e del servizio trasfusionale, al chirurgo operatore compete acquisire la quantità di sangue che può essere necessaria per l'operazione nel pieno rispetto dei protocolli della struttura all'interno della quale lavora. Spetta sempre al chirurgo verificare la compatibilità del paziente con il gruppo sanguigno del donatore e successivamente, sulla cartella, annotare tutti gli elementi che identificano la sacca di sangue utilizzata.
Tuttavia, secondo la sentenza 14 ottobre 2019 n. 25764 della III sezione civile della Corte di Cassazione, non spetta al primario di chirurgia, né al chirurgo operatore effettuare il controllo sul sangue. Non spetta loro nemmeno la tenuta dei registri con i risultati sierologici delle sacche di sangue trasfuse, onere che ricade invece al centro trasfusionale il quale materialmente trasmette, ai reparti richiedenti, il sangue richiesto per le operazioni.
Il chirurgo non può essere considerato responsabile del contagio in caso di mancata annotazione sulla cartella degli esami sierologici del sangue che viene utilizzato durante l'operazione in quanto è appunto dovere del centro trasfusionale effettuare i controlli, sotto la supervisione del primario di ematologia.
La Cassazione conferma la responsabilità extracontrattuale del Ministero della Salute in caso di violazione dei suoi obblighi in materia di vigilanza riguardo la somministrazione di sangue per uso terapeutico. In particolare, riguardo infezioni causate da virus HBV, HIV, HCV, il Ministero è responsabile anche per quanto riguarda operazioni antecedenti alla scoperta di tali virus: questo perché già negli anni '60 era nota la possibilità di trasmissione dell'epatite virale ed era già possibile rilevare i virus stessi.
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